Con Decreto del 15 gennaio 2020 n. 383, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha disposto le modalità di attuazione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/1323 per compensare le perdite di reddito causate dall'influenza aviaria.

Possono presentare domanda:

  • Imprese produttrici di uova da cova;
  • Imprese produttrici di pulcini (incubatoi);
  • Imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne delle specie pollo, faraona, anatra, gallina ovaiola, pollastra, pulcino, tacchino e uova del genere Gallus;
  • Centri imballaggio uova

che hanno sede legale in Lombardia, che hanno unità produttive di allevamento ubicate nel territorio della Regione Lombardia nelle zone interessate dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 confermati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 e che alla data di presentazione della domanda abbiano aperto nel sistema informativo della Regione Lombardia (SISCO) un fascicolo aziendale (asset aziendale).

Le domande si possono presentare dal 06 febbraio 2020 alle ore 23:29 dell'16 marzo 2020.

A causa dell’ emergenza sanitaria in atto causata dall’epidemia di COVID 19, che provoca notevoli ripercussioni sull’attività delle aziende agricole e degli uffici pubblici e privati, la data di scadenza per la presentazione delle domanda di indennizzo è prorogata al 16 aprile 2020 come da Decreto n. 3170 del 20 marzo 2020.

 

 

Referente:

Gloria Corti

Posizione Organizzativa Organizzazione Comune di Mercato (OCM) e Monitoraggio

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Tel. 02.6765.3799

Fax 02.3936164

E-mail: gloria_corti@regione.lombardia.it